IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, e successive modificazioni, concernente  l'istituzione  e  la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento  delle
imposte sui redditi; 
  Visto l'articolo 3, comma 147, della legge  28  dicembre  1995,  n.
549, che delega al Governo l'emanazione di  regolamenti,  concernenti
disposizioni in materia di adempimenti contabili secondo  i  seguenti
principi e criteri direttivi contenuti nelle  lettere  a)  e  b)  del
medesimo comma: 
   semplificare le indicazioni da inserire nelle scritture  contabili
degli esercenti attivita' di lavoro autonomo o attivita' di impresa e
dei sostituti di imposta, eliminando, per  particolari  categorie  di
contribuenti, gli adempimenti contabili  e  documentali  di  cui  sia
riconosciuta la scarsa utilita' rispetto ai costi di rilevazione; 
   prevedere, in luogo della registrazione cronologica, l'annotazione
dei documenti di spesa  per  gruppi  omogenei  entro  il  termine  di
presentazione della dichiarazione dei redditi,  nell'ipotesi  in  cui
cio' sia giustificato dalle ridotte dimensioni dell'attivita' svolta; 
  Visti i prescritti pareri delle competenti Commissioni parlamentari
del Senato della Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati,  emessi
rispettivamente il 25 giugno 1996 e il 4 luglio 1996; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 26 settembre 1996; 
  Vista la  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 novembre 1996; 
  Sulla proposta del Ministro delle finanze; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                      Contabilita' di magazzino 
 1. Le scritture ausiliarie di  magazzino  di  cui  alla  lettera  d)
dell'articolo 14, primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono essere tenute a  partire
dal secondo periodo d'imposta successivo  a  quello  in  cui  per  la
seconda  volta  consecutivamente  l'ammontare  dei  ricavi   di   cui
all'articolo 53  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, ed il valore complessivo  delle  rimanenze  di
cui agli articoli  59  e  60  dello  stesso  decreto  sono  superiori
rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire.  L'obbligo
cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a  quello  in
cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi o il
valore delle rimanenze e' inferiore a tale limite. Per i soggetti  il
cui periodo di imposta e' diverso dall'anno  solare  l'ammontare  dei
ricavi   deve   essere   ragguagliato   all'anno.   Ai   fini   della
determinazione dei limiti sopra indicati non  si  tiene  conto  delle
risultanze di accertamenti se l'incremento non  supera  di  oltre  il
quindici per cento i valori dichiarati. 
  2. Dalla data di entrata in  vigore  del  presente  regolamento  e'
abrogato l'ultimo comma dell'articolo 14 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  e  di
          regolamenti.
             -  Il  comma  2  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato, siano  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinino le norme generali
          regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entata  in vigore delle
          norme regolamentari.
             - Il testo del comma 147, lettere a) e b),  dell'art.  3
          della  legge n. 549/1995 (Misure di razionalizzazione della
          finanza pubblica) e' il seguente:
             "147. Il Governo, con regolamenti da  emanare  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          entro  centoventi  giorni  dalla  data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  previo  parere  delle   competenti
          commissioni  parlamentari, detta disposizioni in materia di
          adempimenti contabili e di versamenti di imposta secondo  i
          seguenti principi e criteri direttivi:
               a)  semplificare  le  indicazioni  da  inserire  nelle
          scritture contabili degli  esercenti  attivita'  di  lavoro
          autonomo o attivita' di impresa e dei sostituti di imposta,
          eliminando,  per particolari categorie di contribuenti, gli
          adempimenti contabili e documentali di cui sia riconosciuta
          la scarsa utilita' rispetto ai costi di rilevazione;
               b)   prevedere,   in   luogo    della    registrazione
          cronologica,  l'annotazione  dei  documenti  di  spesa  per
          gruppi omogenei entro il  termine  di  presentazione  della
          dichiarazione  dei  redditi,  nell'ipotesi  in cui cio' sia
          giustificato  dalle   ridotte   dimensioni   dell'attivita'
          svolta.
             -  Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, reca: "Istituzione
          e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".
             -  Il  D.P.R.  29  settembre   1973,   n.   600,   reca:
          "Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi".
          Note all'art. 1:
             - Si riporta il testo della  lettera  d),  primo  comma,
          dell'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600:
              " d) scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma
          sistematica  e  secondo  norme  di  ordinata  contabilita',
          dirette  a  seguire  le  variazioni  intervenute   tra   le
          consistenze negli inventari annuali. Nelle scritture devono
          essere  registrate  le  quantita'  entrate  ed uscite delle
          merci  destinate  alla  vendita;   dei   semilavorati,   se
          distintamente   classificati   in   inventario,  esclusi  i
          prodotti in  corso  di  lavorazione;  dei  prodotti  finiti
          nonche' delle materie prime e degli altri beni destinati ad
          essere  in  essi  fisicamente incorporati; degli imballaggi
          utilizzati per il  confezionamento  dei  singoli  prodotti;
          delle   materie  prime  tipicamente  consumate  nella  fase
          produttiva dei servizi, nonche' delle materie prime e degli
          altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni  del
          committente. Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati
          per  categorie  di  inventario,  possono  essere effettuate
          anche in forma riepilogativa con periodicita' non superiore
          al mese. Nelle  stesse  scritture  possono  inoltre  essere
          annotati,  anche  alla fine del periodo d'imposta, i cali e
          le  altre   variazioni   di   quantita'   che   determinano
          scostamenti  tra  le  giacenze  fisiche  effettive e quelle
          desumibili dalle scritture di  carico  e  scarico.  Per  le
          attivita'  elencate  ai  numeri  1)  e  2)  del primo comma
          dell'art.  22  del  D.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  633,  e
          successive modificazioni, le registrazioni vanno effettuate
          solo  per  i  movimenti  di  carico e scarico dei magazzini
          interni centralizzati che forniscono due o  piu'  negozi  o
          altri  punti  di vendita, con esclusione di quelli indicati
          al punto 4 dell'art. 4 del D.P.R. 6 ottobre 1978,  n.  627.
          Per  la  produzione  di beni, opere, forniture e servizi la
          cui valutazione e' effettuata a costi specifici o  a  norma
          dell'art.  63  del  D.P.R.  29  settembre  1973,  n. 597, e
          successive  modificazioni,  le  scritture  ausiliarie  sono
          costituite  da  schede  di  lavorazione  dalle quali devono
          risultare   i   costi   specificamente    imputabili;    le
          registrazioni  sulle schede di lavorazione sostituiscono le
          rileazini  di  carico  e  di  scarico  dei   singoli   beni
          specificamente   acquistati  per  le  predette  produzioni.
          Dalle scritture  ausiliarie  di  magazzino  possono  essere
          esclusi  tutti  i  movimenti  relativi  a  singoli beni o a
          categorie inventariali il cui costo complessivo nel periodo
          di imposta precedente non eccede  il  venti  per  cento  di
          quello  sostenuto  nello  stesso  periodo  per tutti i beni
          sopraindicati. I  beni  o  le  categorie  inventariali  che
          possano  essere  esclusi devono essere scelti tra quelli di
          trascurabile rilevanza percentuale".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  53  del  D.P.R. 22
          dicembre 1986, n.  917:
             "Art. 53. - 1. Sono considerati ricavi:
               a) i corrispettivi delle  cessioni  di  beni  e  delle
          prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio
          e' diretta l'attivita' dell'impresa;
               b)  i  corrispettivi delle cessioni di materie prime e
          sussidiarie,  di  semilavorati  e  di  altri  beni  mobili,
          esclusi  quelli  strumentali,  acquistati  o  prodotti  per
          essere impiegati nella produzione;
                c) i corrispettivi delle cessioni di azioni  o  quote
          di  partecipazioni  in  societa'  ed  enti  indicati  nelle
          lettere a), b) e d) del  comma  1  dell'art.  87,  comprese
          quelle non rappresentate da titoli, nonche' di obbligazioni
          e   di   altri   titoli  in  serie  o  di  massa,  che  non
          costituiscono immobilizzazioni finanziarie,  anche  se  non
          rientrano  tra i beni al cui scambio e' diretta l'attivita'
          dell'impresa;
               d) le indennita' conseguite a titolo di  risarcimento,
          anche   in   forma   assicurativa,  per  la  perdita  o  il
          danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
               e) i contributi in denaro,  o  il  valore  normale  di
          quelli  in  natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione
          in base a contratto;
               f) i contributi in conto esercizio dello  Stato  e  di
          altri enti pubblici spettanti a norma di legge.
             2.  Si  comprende inoltre tra i ricavi il valore normale
          dei beni  di  cui  al  primo  comma  destinati  al  consumo
          persoale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o
          destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.
             2-bis.  Ai  fini delle imposte sui redditi i beni di cui
          alla   lettera   c)   del   comma   1   non   costituiscono
          immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali
          nel bilancio".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  59  del  D.P.R. 22
          dicembre 1986, n.  917:
             "Art. 59. - 1. Le variazioni delle rimanenze finali  dei
          beni  indicati  nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art.
          53, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a  formare
          il  reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali,
          la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a
          norma  dell'art.  60,  sono  assunte  per  un  valore   non
          inferiore  a  quello  che  risulta  raggruppando  i beni in
          categorie omogenee per natura e per valore e  attribuedo  a
          ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato
          a norma delle disposizioni che seguono.
             2.   Nel  primo  esercizio  in  cui  si  verificano,  le
          rimanenze sono  valutate  attribuendo  ad  ogni  unita'  il
          valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei
          beni  prodotti  e  acquistati  nell'esercizio stesso per la
          loro quantita'.
             3. Negli esercizi  successivi,  se  la  quantita'  delle
          rimanenze  e'  aumentata rispetto all'esercizio precedente,
          le maggiori quantita', valutate a norma del secondo  comma,
          costituiscono  voci distinte per esercizi di formazione. Se
          la  quantita'  e'  diminuita, la diminuzione si imputa agli
          incrementi formati negli esercizi precedenti a partire  dal
          piu' recente.
             3-bis.  Per  le  imprese  che  valutano  in  bilancio le
          rimanenze finali con il metodo della media ponderata o  del
          "primo  entrato,  primo uscito" o con varianti di quello di
          cui al comma 3, le rimanenze finali  sono  assunte  per  il
          valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato.
             4.  Se  in  un  esercizio  il  valore  medio  dei  beni,
          determinato a norma de commi 2 e  3-bis,  e'  superiore  al
          valore    normale    medio   di   essi   nell'ultimo   mese
          dell'esercizio, il valore minimo  di  cui  al  comma  1  e'
          determinato  moltiplicando  l'intera  quantita'  dei  beni,
          indipendentemente  dall'esercizio  di  formazione,  per  il
          valore  normale. Per le valute estere si assume come valore
          normale il valore secondo il cambio alla data  di  chiusura
          dell'esercizio.  Il  minor valore attribuito alle rimanenze
          in conformita' alle disposizioni del  presente  comma  vale
          anche  per  gli esercizi successivi sempre che le rimanenze
          non risultino iscritte  nello  stato  patrimoniale  per  un
          valore superiore.
             5.  I  prodotti  in  corso di lavorazione e i servizi in
          corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati
          in base alle spese sostenute nell'esercizio  stesso,  salvo
          quanto  stabilito nell'art. 60 per le opere, le forniture e
          i servizi di durata ultrannuale.
             6. Le rimanenze finali di  un  esercizio  nell'ammontare
          indicato   al   contribuente   costituiscono  le  esistenze
          iniziali dell'esercizio successivo.
             7. Per gli esercenti attivita' di  commercio  al  minuto
          che  valutano  le  rimanenze  delle merci con il metodo del
          prezzo  al  dettaglio  si  tiene  conto  del  valore  cosi'
          determinato  anche  in  deroga  alla disposizione del primo
          comma, a condizione che nella dichiarazione dei  redditi  o
          in  apposito  allegato  siano  illustrati  i  criteri  e le
          modalita' di applicazoine del detto metodo, con riferimento
          all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.
             8. Le  plusvalenze  risultanti  da  rivalutazioni  delle
          rimanenze  effettuate  fino  all'esercizio  in  corso al 31
          dicembre 1984 in applicazione dei  criteri  di  valutazione
          previsti  dall'art.  12  della  legge 19 marzo 1983, n. 72,
          concorrono  a  formare  il  reddito,  in  quote   costanti,
          nell'esercizio  in cui sono stata apportate le variazioni e
          nei quattro esercizi successivi".
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  60  del  D.P.R.  22
          dicembre 1986, n.  917:
             "Art.  60.  -  1.  Le valutazioni delle rimanenze finali
          delle opere, forniture  e  servizi  pattuiti  come  oggetto
          unitario  e  con  tempo  di esecuzione ultrannuale, rispeto
          alle esistenze iniziali, concorrono a  formare  il  reddito
          dell'esercizio.   A  tal  fine  le  rimanenze  finali,  che
          costituscono esistenze iniziali dell'esercizio  successivo,
          sono  assunte per il valore complessivo determinato a norma
          delle  disposizioni  che  seguono per la parte eseguita fin
          dall'inizio  dell'esecuzione  del   contratto,   salvo   il
          disposto del comma 4.
             2.  La valutazione e' fatta sulla base dei corrispettivi
          pattuiti.   Delle  maggiorazioni  di  prezzo  richieste  in
          applicazione   di  disposizioni  di  legge  o  di  clausole
          contrattuali  si  tiene  conto,  finche'  non  siano  state
          definitivamente  stabilite,  in  misura non inferiore al 50
          per cento. Per la  parte  di  opere,  forniture  e  servizi
          coperta  da stati di avanzamento la valutazione e' fatta in
          base ai corrispettivi liquidati.
             3. Il valore determinato a norma del secondo comma  puo'
          essere  ridotto  per  rischio  contrattuale, a giudizio del
          contribuente, in misura non superiore al 2 per  cento.  Per
          le opere, le forniture ed i servizi eseguiti all'estero, se
          i  corrispettivi  sono dovuti da soggetti non residenti, la
          misura massima della riduzione e' elevata al 4 per cento.
             4. I corrispettivi liquidatori a titolo  definitivo  dal
          committente  si  comprendono  tra i ricavi e la valutazoine
          tra le rimanenze, in  caso  di  liquidazione  parziale,  e'
          limitata  alla parte non ancora liquidata. Ogni scuccessiva
          variazione  dei  corrispettivi  e'  imputata   al   reddito
          dell'esercizio in cui e' stata definitivamente stabilita.
             5. In deroga alle discipline dei commi da primo a quarto
          le   imprese  che  contabilizzato  in  bilancio  le  opere,
          forniture e servizi, valutando  le  rimanenze  al  costo  e
          imputando  i  corrispettivi  nell'esercizio  nel quale sono
          consegnate le opere o ultimati i  servizi  e  le  forniture
          possono  essere  autorizzate  dall'ufficio delle imposte ad
          applicare  lo   stesso   metodo   anche   ai   fini   della
          determinazione  del  reddito; l'autorizzazione ha effetto a
          partire  dall'esercizio  in  corso  alla  data  in  cui  e'
          rilasciata.
             6.  Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato,
          distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio,  un
          prospetto   recante   l'indicazione   degli   estremi   del
          contratto,  delle  generalita'  e   della   residenza   del
          committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti
          a  base  per  la  valutazione  e della collocazione di tali
          elementi nei conti dell'impresa.
             7. Per  i  contratti  di  cui  al  presente  articolo  i
          corrispettivi pattuiti in valuta estera non ancora riscossi
          si  considerano come crediti ai fini dell'art. 72 ancorche'
          non risultanti in bilancio".
             - Si riporta il testo dell'ultimo comma dell'art. 14 del
          D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: "Le scritture  ausiliarie
          di  magazzino di cui alla lettera d) devono essere tenute a
          partire dal secondo periodo d'imposta successivo  a  quello
          in  cui  per  la seconda volta consecutivamente l'ammontare
          dei ricavi di cui all'art. 53  del  D.P.R.    29  settembre
          1973,  n.  597, ed il valore complessivo delle rimanenze di
          cui agli artt. 62 e 63 dello stesso decreto sono  superiori
          rispettivamente  a  due miliardi e a cinquecento milioni di
          lire.   L'obbligo cessa a  partire  dal  primo  periodo  di
          imposta  successivo  a  quello  in cui per la seconda volta
          consecutivamente l'ammontare dei ricavi o il  valore  delle
          rimanenze  e' inferire a tale limite. Per i soggetti il cui
          periodo di imposta e' diverso dall'anno solare  l'ammontare
          dei ricavi deve essere ragguagliato all'anno. Ai fini della
          determinazione dei limiti sopra indicati non si tiene conto
          delle  risultanze ed acceramenti se l'incremento non supera
          di oltre il quindici per cento i valori dichiarati".